
Diritto penale
L’Avv. Mario Picariello patrocina persone fisiche e società nei procedimenti penali per fatti commessi nell’esercizio dell’impresa o nei rapporti con la pubblica amministrazione, e nei procedimenti per reati associativi e di criminalità organizzata.
Ambiti di intervento
- Indagini preliminari, interrogatori e udienza preliminare
- Misure cautelari personali e reali, riesame e dissequestro
- Dibattimento, riti alternativi e appello
- Reati tributari
- Bancarotta e reati societari
- Reati contro la pubblica amministrazione
- Reati associativi e criminalità organizzata
- Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001)
- Assistenza alla persona offesa e costituzione di parte civile
Domande frequenti
Ho ricevuto un’informazione di garanzia: che cosa significa?
È l’atto con cui il pubblico ministero, quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, comunica alla persona sottoposta alle indagini la descrizione sommaria del fatto, le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, e la invita a nominare un difensore di fiducia (art. 369 c.p.p.). Non è una condanna né un rinvio a giudizio: segnala che sono in corso indagini. Conviene nominare subito un difensore e non rendere dichiarazioni prima di averlo consultato.
Entro quando si fa opposizione a un decreto penale di condanna?
Entro quindici giorni dalla notificazione del decreto (art. 461, comma 1, c.p.p.). Con l’opposizione si può chiedere il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta (art. 461, comma 3). Se l’opposizione non viene proposta, o è dichiarata inammissibile, il giudice ordina l’esecuzione del decreto (art. 461, comma 5).
Che cosa si può fare dopo l’avviso di conclusione delle indagini?
Entro venti giorni si possono presentare memorie e documenti, depositare le indagini svolte dal difensore, chiedere al pubblico ministero nuovi atti di indagine, rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere interrogati; se l’indagato chiede l’interrogatorio, il pubblico ministero deve procedervi (art. 415-bis, comma 3, c.p.p.). È l’occasione per far valere gli elementi a favore prima che il pubblico ministero decida se esercitare l’azione penale.
Sono stati sequestrati beni o somme: che cosa si può fare?
Contro il provvedimento di sequestro si può chiedere il riesame entro dieci giorni dalla sua esecuzione o dalla diversa data in cui si è avuta conoscenza del sequestro (art. 324, comma 1, c.p.p.). Il tribunale decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (art. 324, comma 5).
Che cosa portare al primo colloquio?
Tutti gli atti ricevuti, con le buste o le relate di notifica, perché dalla data della notifica decorrono i termini; se ci sono state perquisizioni o sequestri, anche i relativi verbali.
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