Negli ultimi anni i droni sono diventati uno dei mezzi più rapidi per far arrivare in carcere telefoni cellulari, schede SIM e sostanze stupefacenti. Le indagini, spesso, non si fermano al pilota e risalgono la filiera fino a chi ha venduto, riparato o modificato l’apparecchio. Si pone allora una questione tutt’altro che scontata: se, e a quale titolo, il tecnico debba rispondere di ciò che altri hanno compiuto servendosi della sua opera.
Le regole del volo
In tutta l’Unione europea il volo dei droni è disciplinato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che consente agli Stati di istituire zone geografiche nelle quali le operazioni sono vietate o subordinate a condizioni e autorizzazioni, e di ammettervi soltanto apparecchi dotati di sistemi di identificazione a distanza o di geo-consapevolezza (art. 15). In Italia queste zone si consultano sul portale D-Flight, e attorno a molti istituti penitenziari esistono aree interdette, che si possono sorvolare soltanto con un’autorizzazione specifica.
Molti apparecchi in commercio recepiscono questi limiti nel proprio software: in prossimità di un’area interdetta il drone avvisa il pilota o ne blocca l’ingresso. Nel processo questo dato tecnico acquista rilievo giuridico, perché superare quei blocchi al di fuori delle procedure previste dal produttore presuppone un intervento deliberato, dal quale si possono desumere le intenzioni di chi lo commissiona e di chi lo esegue.
La norma penale
Dal 2020 il codice penale punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni, o lo introduce in un istituto penitenziario al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta (art. 391-ter c.p.). La pena sale da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un avvocato. La Cassazione ha precisato che la norma riguarda il solo dispositivo, considerato nella sua unitarietà e idoneo a comunicare: ne restano fuori la sola scheda SIM (Cass. pen., Sez. VI, n. 42941/2024) e il telefono privo di scheda e di batteria (Cass. pen., Sez. VI, n. 25746/2025), salvo che il detenuto disponga anche di ciò che serve a renderli utilizzabili. Se invece il carico è costituito da sostanze stupefacenti, trova applicazione il testo unico in materia (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Del fatto risponde anzitutto il pilota che conduce il drone fino alla finestra della cella. L’apparecchio, però, è stato procurato da qualcuno, e talvolta riparato o modificato da altri perché trasportasse carichi maggiori o eludesse i limiti di volo: per costoro le posizioni ipotizzabili sono quattro, con presupposti assai diversi.
Quattro posizioni possibili
Il partecipe dell’associazione. Se dietro i voli opera un gruppo stabile di tre o più persone che si propone di commettere più delitti, può configurarsi un’associazione per delinquere: chi la promuove, la costituisce o la organizza è punito con la reclusione da tre a sette anni, chi vi partecipa, da uno a cinque (art. 416 c.p.). Partecipare, però, non equivale ad aver prestato un servizio al gruppo. Pronunciandosi sull’associazione di tipo mafioso, le Sezioni Unite hanno chiarito che la partecipazione consiste in uno stabile inserimento nella struttura organizzativa, tale da dimostrare che la persona si è messa a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei suoi fini (Cass. pen., Sez. Un., n. 36958/2021). Anche nell’associazione semplice conta l’adesione duratura a un programma criminoso indeterminato, non la somma di singoli incarichi.
Il concorrente esterno. Chi non fa parte del gruppo, ma gli fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, dotato di effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento della sua capacità operativa, risponde di concorso esterno: è la formula elaborata dalle Sezioni Unite nella sentenza Mannino (Cass. pen., Sez. Un., n. 33748/2005). Un aiuto qualsiasi non basta: il contributo deve aver inciso sulla vita dell’organizzazione, e chi lo presta deve esserne consapevole e volerlo.
Il concorrente nel singolo reato. Chi modifica consapevolmente un drone perché serva a una determinata consegna in carcere concorre in quel reato (art. 110 c.p.), senza per questo entrare a far parte di un’associazione. A distinguere le due ipotesi è la differenza tra un accordo che si esaurisce in uno o più fatti determinati e un vincolo destinato a durare per una serie indeterminata di delitti.
L’estraneo. Il tecnico che ripara un apparecchio, ne aggiorna il software o ne sostituisce un componente ignorando l’uso cui sarà destinato non commette alcun reato. Una prestazione professionale lecita non diventa illecita perché il cliente ne fa poi un uso criminale, a meno che chi la presta conosca quell’uso e lo accetti.
Decisivo non è l’intervento tecnico in sé, ma la conoscenza e l’accettazione dell’uso cui il drone era destinato.
Che cosa sapeva il tecnico
In processi come questi la prova della consapevolezza è raramente diretta e si ricava, di solito, da indizi: il tipo di intervento richiesto, il prezzo, la riservatezza delle comunicazioni, i rapporti con il cliente, la ripetizione degli incarichi. Ciascuno di questi elementi, però, può avere una spiegazione lecita: una batteria più capiente serve anche a chi esegue rilievi agricoli, l’aggiornamento del firmware è manutenzione ordinaria, la sostituzione di un sensore è una semplice riparazione. Il compito della difesa è distinguere, con l’ausilio di un consulente tecnico, la manutenzione dal potenziamento e il potenziamento dalla manomissione, verificando se l’intervento contestato fosse davvero eseguibile, con quali competenze e con quali strumenti. Non di rado è l’accertamento tecnico a decidere la questione giuridica.
Precauzioni per gli operatori del settore
Chi ripara o modifica droni può ridurre sensibilmente il rischio di essere coinvolto in un’indagine. Conviene identificare sempre il cliente e documentare per iscritto ogni richiesta e ogni lavorazione, conservando ordini, fatture e comunicazioni; rifiutare gli interventi che disattivano sistemi di sicurezza o limiti di volo al di fuori delle procedure ufficiali; diffidare delle richieste insolite per prezzo, urgenza o riservatezza. Se, nonostante tutto, gli investigatori si presentano in laboratorio, è bene non rendere dichiarazioni prima di aver consultato un difensore: in questi procedimenti le prime parole hanno spesso un peso decisivo.
Norme e decisioni richiamate
- art. 110 c.p.Pena per coloro che concorrono nel reato
- art. 391-ter c.p.Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti
- art. 416 c.p.Associazione per delinquere
- art. 15 Reg. di esecuzione (UE) 2019/947Condizioni operative per le zone geografiche UAS
- Cass. pen., Sez. Un., n. 33748/2005Concorso esterno: contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, causalmente rilevante per l’associazione
- Cass. pen., Sez. Un., n. 36958/2021Partecipazione all’associazione (di tipo mafioso): stabile inserimento nella struttura organizzativa
- Cass. pen., Sez. VI, n. 25746/2025Art. 391-ter c.p.: è necessaria l’idoneità del dispositivo a comunicare
- Cass. pen., Sez. VI, n. 42941/2024Art. 391-ter c.p.: la sola scheda SIM non rientra nella norma
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