Per chi presta servizio in un’amministrazione pubblica o ne gestisce il denaro, l’atto più temuto proviene spesso non da un tribunale, ma dalla Procura della Corte dei conti: è l’invito a dedurre, con il quale si contesta un danno erariale. La legge 7 gennaio 2026, n. 1, in vigore dal 22 gennaio, ha profondamente modificato le regole con cui quel danno si accerta e si quantifica, intervenendo sui tre cardini della responsabilità amministrativa: la nozione di colpa grave, il limite massimo della condanna e il decorso della prescrizione.
La definizione legislativa della colpa grave
Davanti alla Corte dei conti si risponde soltanto per dolo o colpa grave. Per oltre trent’anni la seconda è rimasta una nozione di elaborazione giurisprudenziale; ora è la legge a definirla. Vi rientrano la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto e l’affermazione di un fatto la cui esistenza è esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto che dagli atti risulta, in entrambi i casi in modo incontrastabile (art. 1, comma 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20). Per stabilire se la violazione sia manifesta si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione delle norme violate, nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non integra invece colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Ne discende che chi abbia interpretato una disposizione oscura conformandosi all’orientamento prevalente in giurisprudenza, o al parere dell’autorità interpellata, dispone ora di un argomento difensivo ancorato al dato testuale.
Il limite massimo della condanna
La novità di maggior peso riguarda l’importo. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile una somma non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato. In ogni caso la condanna non può eccedere il doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno in cui è iniziata la condotta lesiva, o in quello immediatamente precedente o successivo, ovvero del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso o per la funzione svolta (art. 1, comma 1-octies). Entro questi limiti la riduzione non è più una facoltà del giudice, ma un obbligo (art. 1, comma 1-bis).
In caso di colpa grave, la condanna non può superare il 30 per cento del danno né due annualità di retribuzione.
La prescrizione decorre dal fatto
Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal fatto dannoso, e la legge ora precisa che il termine corre indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne sono venute a conoscenza (art. 1, comma 2). Decorre dalla scoperta soltanto in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione. Quando la contestazione investe fatti risalenti, l’eccezione di prescrizione è dunque la prima da esaminare.
Le altre novità
Chi, per conto dell’amministrazione, conclude accordi di conciliazione in mediazione o in giudizio risponde soltanto per dolo, e lo stesso vale, in materia tributaria, per gli accertamenti con adesione, gli accordi di mediazione, le conciliazioni giudiziali e le transazioni fiscali (art. 1, comma 1.1). La buona fede dei titolari di organi politici si presume, fino a prova contraria e fatti salvi i casi di dolo, quando i loro atti sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali di contrario avviso (art. 1, comma 1-ter). Nei casi più gravi la Corte, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione del dirigente o del funzionario dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni (art. 1, comma 1-novies). Il pagamento spontaneo di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva fa cessare ogni altro effetto della condanna (comma 1-decies).
Dal 1° gennaio 2027, infine, chi assume un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dovrà stipulare preventivamente una polizza a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave, e nei relativi giudizi l’assicuratore sarà litisconsorte necessario (art. 1, comma 4-bis; la decorrenza è stabilita dall’art. 1, comma 19-quinquies, d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26).
L’applicazione ai giudizi in corso
Le modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti che, alla data di entrata in vigore della riforma, non erano stati definiti con sentenza passata in giudicato (art. 6 l. 1/2026). Chi abbia ricevuto un invito a dedurre o sia parte di un giudizio, in primo grado o in appello, ha dunque interesse a riesaminare la propria posizione alla luce delle nuove regole, che possono mutarne l’esito.
Il momento decisivo: l’invito a dedurre
Prima di convenire in giudizio il presunto responsabile, il pubblico ministero contabile deve notificargli un invito a dedurre che esponga gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale al danno. Il destinatario dispone di almeno quarantacinque giorni per esaminare tutte le fonti di prova poste a base della contestazione e per depositare deduzioni e documenti. Nello stesso termine può chiedere di essere sentito personalmente, e l’omessa audizione rende inammissibile la citazione; quest’ultima deve inoltre essere depositata, a pena della medesima sanzione, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per le deduzioni (art. 67 del codice di giustizia contabile, allegato 1 al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).
È in questa fase che il giudizio può ancora essere evitato. Deduzioni redatte con il rigore di un atto difensivo, che affrontino da subito la prescrizione, la colpa grave, il nesso causale e la quantificazione del danno, possono indurre il pubblico ministero a disporre l’archiviazione.
L’attuazione della delega
La riforma non si esaurisce nelle modifiche alla legge n. 20 del 1994. Il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge n. 1 del 2026, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione delle funzioni della Corte dei conti. Tra i criteri direttivi figurano istituti deflativi che consentano all’incolpato di definire la propria posizione prima della citazione, pagando in un’unica soluzione una percentuale della somma indicata nell’invito a dedurre, fermo restando il potere del pubblico ministero di valutarne la proposta (art. 3, comma 2, lett. n, l. 1/2026). Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto attuativo che contempla, tra l’altro, una forma di definizione alternativa successiva all’invito a dedurre. L’istituto, tuttavia, diverrà operante soltanto con l’adozione del decreto e la sua entrata in vigore.
Norme e decisioni richiamate
- art. 1 l. 20/1994Azione di responsabilità (testo modificato dalla l. 1/2026)
- l. 7 gennaio 2026, n. 1Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale (artt. 3 e 6)
- art. 1, comma 19-quinquies, d.l. 200/2025Obbligo di assicurazione (art. 1, comma 4-bis, l. 20/1994): applicazione dal 1° gennaio 2027
- art. 67 d.lgs. 174/2016Invito a fornire deduzioni
Condividere l’approfondimento
studiolegalepicariello.com/danno-erariale-riforma-corte-dei-conti
I nuovi approfondimenti sono segnalati sul profilo Instagram @studiolegalepicariello.
Le indicazioni derivano dall’esperienza professionale dell’autore e sono esposte in forma generale, senza riferimenti a procedimenti o persone. Il testo ha carattere informativo e non costituisce parere legale: ogni caso va valutato sui propri atti. L’obbligazione dell’avvocato è di mezzi e non di risultato. I testi normativi richiamati sono stati verificati sulle fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale, EUR-Lex) alla data di pubblicazione.
