Vai al contenuto
Studio LegaleAvv. Mario Picariello
English

Danno erariale: le nuove regole della responsabilità

La legge n. 1 del 2026 ha definito la colpa grave, fissato un tetto alle condanne e chiarito da quando decorre la prescrizione; le nuove regole valgono anche per i giudizi pendenti.

Avv. Mario PicarielloNovembre 20266 minuti di lettura

Per chi presta servizio in un’amministrazione pubblica o ne gestisce il denaro, l’atto più temuto proviene spesso non da un tribunale, ma dalla Procura della Corte dei conti: è l’invito a dedurre, con il quale si contesta un danno erariale. La legge 7 gennaio 2026, n. 1, in vigore dal 22 gennaio, ha profondamente modificato le regole con cui quel danno si accerta e si quantifica, intervenendo sui tre cardini della responsabilità amministrativa: la nozione di colpa grave, il limite massimo della condanna e il decorso della prescrizione.

La definizione legislativa della colpa grave

Davanti alla Corte dei conti si risponde soltanto per dolo o colpa grave. Per oltre trent’anni la seconda è rimasta una nozione di elaborazione giurisprudenziale; ora è la legge a definirla. Vi rientrano la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto e l’affermazione di un fatto la cui esistenza è esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto che dagli atti risulta, in entrambi i casi in modo incontrastabile (art. 1, comma 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20). Per stabilire se la violazione sia manifesta si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione delle norme violate, nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non integra invece colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Ne discende che chi abbia interpretato una disposizione oscura conformandosi all’orientamento prevalente in giurisprudenza, o al parere dell’autorità interpellata, dispone ora di un argomento difensivo ancorato al dato testuale.

Il limite massimo della condanna

La novità di maggior peso riguarda l’importo. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile una somma non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato. In ogni caso la condanna non può eccedere il doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno in cui è iniziata la condotta lesiva, o in quello immediatamente precedente o successivo, ovvero del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso o per la funzione svolta (art. 1, comma 1-octies). Entro questi limiti la riduzione non è più una facoltà del giudice, ma un obbligo (art. 1, comma 1-bis).

In caso di colpa grave, la condanna non può superare il 30 per cento del danno né due annualità di retribuzione.

La prescrizione decorre dal fatto

Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal fatto dannoso, e la legge ora precisa che il termine corre indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne sono venute a conoscenza (art. 1, comma 2). Decorre dalla scoperta soltanto in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione. Quando la contestazione investe fatti risalenti, l’eccezione di prescrizione è dunque la prima da esaminare.

Le altre novità

Chi, per conto dell’amministrazione, conclude accordi di conciliazione in mediazione o in giudizio risponde soltanto per dolo, e lo stesso vale, in materia tributaria, per gli accertamenti con adesione, gli accordi di mediazione, le conciliazioni giudiziali e le transazioni fiscali (art. 1, comma 1.1). La buona fede dei titolari di organi politici si presume, fino a prova contraria e fatti salvi i casi di dolo, quando i loro atti sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali di contrario avviso (art. 1, comma 1-ter). Nei casi più gravi la Corte, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione del dirigente o del funzionario dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni (art. 1, comma 1-novies). Il pagamento spontaneo di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva fa cessare ogni altro effetto della condanna (comma 1-decies).

Dal 1° gennaio 2027, infine, chi assume un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dovrà stipulare preventivamente una polizza a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave, e nei relativi giudizi l’assicuratore sarà litisconsorte necessario (art. 1, comma 4-bis; la decorrenza è stabilita dall’art. 1, comma 19-quinquies, d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26).

L’applicazione ai giudizi in corso

Le modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti che, alla data di entrata in vigore della riforma, non erano stati definiti con sentenza passata in giudicato (art. 6 l. 1/2026). Chi abbia ricevuto un invito a dedurre o sia parte di un giudizio, in primo grado o in appello, ha dunque interesse a riesaminare la propria posizione alla luce delle nuove regole, che possono mutarne l’esito.

Il momento decisivo: l’invito a dedurre

Prima di convenire in giudizio il presunto responsabile, il pubblico ministero contabile deve notificargli un invito a dedurre che esponga gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale al danno. Il destinatario dispone di almeno quarantacinque giorni per esaminare tutte le fonti di prova poste a base della contestazione e per depositare deduzioni e documenti. Nello stesso termine può chiedere di essere sentito personalmente, e l’omessa audizione rende inammissibile la citazione; quest’ultima deve inoltre essere depositata, a pena della medesima sanzione, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per le deduzioni (art. 67 del codice di giustizia contabile, allegato 1 al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

È in questa fase che il giudizio può ancora essere evitato. Deduzioni redatte con il rigore di un atto difensivo, che affrontino da subito la prescrizione, la colpa grave, il nesso causale e la quantificazione del danno, possono indurre il pubblico ministero a disporre l’archiviazione.

L’attuazione della delega

La riforma non si esaurisce nelle modifiche alla legge n. 20 del 1994. Il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge n. 1 del 2026, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione delle funzioni della Corte dei conti. Tra i criteri direttivi figurano istituti deflativi che consentano all’incolpato di definire la propria posizione prima della citazione, pagando in un’unica soluzione una percentuale della somma indicata nell’invito a dedurre, fermo restando il potere del pubblico ministero di valutarne la proposta (art. 3, comma 2, lett. n, l. 1/2026). Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto attuativo che contempla, tra l’altro, una forma di definizione alternativa successiva all’invito a dedurre. L’istituto, tuttavia, diverrà operante soltanto con l’adozione del decreto e la sua entrata in vigore.

Norme e decisioni richiamate

Condividere l’approfondimento

WhatsApp LinkedIn Facebook

I nuovi approfondimenti sono segnalati sul profilo Instagram @studiolegalepicariello.

Le indicazioni derivano dall’esperienza professionale dell’autore e sono esposte in forma generale, senza riferimenti a procedimenti o persone. Il testo ha carattere informativo e non costituisce parere legale: ogni caso va valutato sui propri atti. L’obbligazione dell’avvocato è di mezzi e non di risultato. I testi normativi richiamati sono stati verificati sulle fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale, EUR-Lex) alla data di pubblicazione.

Da leggere anche

  1. Diritto penaleNovembre 2026

    Droni e carceri: dove finisce il mestiere e comincia il reato

    Le indagini sui droni usati per introdurre telefoni e stupefacenti nelle carceri possono risalire fino a chi ha riparato o modificato l’apparecchio: resta da stabilire quando, e a quale titolo, il tecnico ne risponda.

  2. Diritto civile e commercialeNovembre 2026

    Decreto ingiuntivo: i quaranta giorni che decidono

    Il decreto ingiuntivo si ottiene senza contraddittorio, ma concede al debitore un termine breve per reagire. Spiego che cosa accade se lo si lascia scadere e come conviene impostare l’opposizione.

  3. Diritto penaleNovembre 2026

    Reati tributari: il pagamento che salva e quello che arriva tardi

    Per alcuni reati tributari il pagamento del debito verso il Fisco esclude la punibilità, ma il momento in cui avviene è decisivo e non tutti i reati seguono la stessa regola.

Contatti

Lo Studio riceve su appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle 18:00 alle 20:00.

Indirizzo
Galleria di via P.S. Mancini 17
83100 Avellino
Indicazioni stradali
Cellulare
345 297 7760
Anche su WhatsApp e Telegram
PEC
mario.picariello@avvocatiavellinopec.it

Jacques-Louis David, I littori riportano a Bruto i corpi dei suoi figli, 1789. Parigi, Musée du Louvre

Note legali

Informazioni rese ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e degli artt. 17 e 35 del Codice deontologico forense.

Avv. Mario Picariello, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Avellino al n. 8644. Studio Legale Avv. Mario Picariello, Galleria di via P.S. Mancini 17, 83100 Avellino. P.IVA 03123550646. PEC mario.picariello@avvocatiavellinopec.it.

Titolo professionale di avvocato conseguito in Italia. Le norme professionali sono la legge 31 dicembre 2012, n. 247, e il Codice deontologico forense, pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale Forense.

Le aree indicate descrivono gli ambiti di attività dello Studio e non corrispondono a titoli di specializzazione. I contenuti del sito hanno carattere informativo e non costituiscono parere legale.

Gli approfondimenti che riferiscono vicende professionali le riportano in forma anonima: nomi, luoghi, importi e ogni altro elemento che permetta di identificare le persone coinvolte sono omessi.

L’obbligazione professionale dell’avvocato è di mezzi e non di risultato.

Le immagini raffigurano opere in pubblico dominio e provengono dalle riproduzioni pubblicate dalle istituzioni che le conservano o da archivi aperti come Wikimedia Commons; autore, titolo e collocazione sono indicati accanto a ciascuna.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento è l’Avv. Mario Picariello, Galleria di via P.S. Mancini 17, 83100 Avellino, e-mail info@studiolegalepicariello.com, PEC mario.picariello@avvocatiavellinopec.it.

Il modulo di contatto non trasmette dati al sito: si limita a comporre un messaggio che l’utente, se lo desidera, invia con l’app scelta (WhatsApp, Telegram o posta elettronica), soggetta all’informativa del rispettivo fornitore.

Le richieste di appuntamento e di coda inviate dalla sezione «Appuntamenti» della pagina Contatti (nome, recapito, materia, eventuale breve nota, giorno e orario richiesti) sono trasmesse a un’applicazione Google Apps Script dello Studio, registrate in un foglio di calcolo Google e notificate al titolare per e-mail; gli appuntamenti confermati sono annotati nel calendario Google del titolare. Quando si raggiunge la sezione, la pagina si collega ai server di Google per mostrare gli orari disponibili: Google riceve l’indirizzo IP del visitatore, ma la connessione avviene senza cookie. Google può trattare i dati negli Stati Uniti: Google LLC aderisce al quadro UE-USA per la protezione dei dati personali (decisione di esecuzione (UE) 2023/1795 della Commissione). Nel foglio di calcolo le richieste sono cancellate sessanta giorni dopo la data richiesta; gli appuntamenti confermati restano nell’agenda dello Studio.

I dati comunicati allo Studio (nome, recapiti, contenuto del messaggio o della richiesta di appuntamento) sono trattati per rispondere alla richiesta e valutare l’assunzione dell’incarico, sulla base dell’art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, e sono conservati per il tempo necessario a gestire la richiesta e, se l’incarico è conferito, per il tempo previsto dagli obblighi professionali e di legge.

L’interessato può chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e opporsi al trattamento (artt. 15–22 del Regolamento), scrivendo ai recapiti indicati, e può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il sito non utilizza cookie né altri sistemi di memorizzazione del browser: i dettagli sono nell’informativa sui cookie, raggiungibile dalla voce «Informativa cookie» in fondo a ogni pagina. Caratteri tipografici e immagini sono ospitati sul sito stesso.

Il sito è ospitato da Netlify, Inc. (San Francisco, California, USA), che agisce come responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento e, per erogare le pagine, garantirne la sicurezza e produrre statistiche aggregate delle visite (senza uso di cookie), tratta i dati tecnici di navigazione (indirizzo IP, data e ora della richiesta, pagina richiesta e pagina di provenienza, tipo di browser), anche tramite gli altri responsabili di cui si avvale, indicati in un elenco pubblico. Il trattamento si fonda sul legittimo interesse del titolare a rendere disponibile il sito in modo sicuro e a conoscerne in forma aggregata l’utilizzo (art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento). I dati di navigazione possono essere trattati negli Stati Uniti: il trasferimento è regolato dall’accordo sul trattamento dei dati di Netlify, che lo basa sul quadro UE-USA per la protezione dei dati personali (decisione di esecuzione (UE) 2023/1795 della Commissione) e, se questo non è applicabile, sulle clausole contrattuali tipo adottate con decisione di esecuzione (UE) 2021/914. Sono conservati dal fornitore per i periodi indicati nello stesso accordo.

Il sito non utilizza cookie, tecnici o di profilazione, né altri sistemi di memorizzazione del browser, come localStorage, sessionStorage o IndexedDB. Il cookie tecnico «avviso_cookie», impostato in passato alla chiusura dell’avviso sui cookie, non è più utilizzato: se è ancora presente nel browser, il sito lo cancella.

Le pagine non caricano contenuti da server di terzi, con un’eccezione: la sezione «Appuntamenti» della pagina Contatti legge gli orari disponibili da un’applicazione Google Apps Script dello Studio e vi invia le richieste, senza impostare cookie né altri strumenti di tracciamento. Caratteri tipografici e immagini sono ospitati sul sito stesso. I collegamenti a WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, LinkedIn e Google Maps, compresi quelli per condividere gli approfondimenti, sono semplici rimandi: nessuna informazione è trasmessa a tali servizi finché l’utente non li apre e, da quel momento, si applicano le informative dei rispettivi gestori.

Le statistiche delle visite sono elaborate da Netlify, che ospita il sito, senza cookie e senza codice eseguito nel browser dell’utente: sono ricavate in forma aggregata dai registri tecnici dei suoi server, che comprendono l’indirizzo IP da cui proviene ciascuna richiesta. Il trattamento dei dati di navigazione è descritto nell’informativa privacy.

Non essendo utilizzati cookie né altri strumenti di tracciamento, il sito non chiede alcun consenso: il consenso è necessario soltanto per i cookie e gli altri strumenti di tracciamento impiegati per finalità diverse da quelle tecniche (art. 122, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021, parr. 5 e 7.1). Se in futuro il sito dovesse utilizzarne, il consenso sarà chiesto prima del loro impiego e questa informativa sarà aggiornata.

Titolare del trattamento è l’Avv. Mario Picariello; i suoi recapiti e i diritti dell’interessato sono indicati nell’informativa privacy. Ultimo aggiornamento: 1 novembre 2026.