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Studio LegaleAvv. Mario Picariello
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Decreto ingiuntivo: i quaranta giorni che decidono

Il decreto ingiuntivo si ottiene senza contraddittorio, ma concede al debitore un termine breve per reagire. Spiego che cosa accade se lo si lascia scadere e come conviene impostare l’opposizione.

Avv. Mario PicarielloNovembre 20264 minuti di lettura

Molte imprese incontrano per la prima volta il processo civile così: con la notifica, a mezzo ufficiale giudiziario o via PEC, di un decreto con cui il giudice ingiunge di pagare una somma entro quaranta giorni. Non si è tenuta alcuna udienza e nessuno ha ascoltato le loro ragioni, perché il decreto ingiuntivo viene emesso sulla sola base della documentazione prodotta dal creditore. Proprio per questo le scelte compiute nei giorni che seguono la notifica finiscono per condizionare l’intera controversia.

Il termine per opporsi

Il decreto reca l’espresso avvertimento che nello stesso termine di quaranta giorni può essere proposta opposizione e che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (art. 641 c.p.c.). Quando concorrono giusti motivi il termine può essere ridotto fino a dieci giorni o portato a sessanta; per chi risiede all’estero è di cinquanta giorni negli altri Stati dell’Unione europea e di sessanta altrove. Se l’opposizione non viene proposta in tempo, o se l’opponente non si costituisce, il giudice, su istanza del creditore, dichiara il decreto esecutivo, e da quel momento l’opposizione non può più essere proposta né proseguita, salvi i casi eccezionali di opposizione tardiva (artt. 647 e 650 c.p.c.).

Secondo un orientamento consolidato, il provvedimento non opposto acquista la stessa stabilità di una sentenza passata in giudicato, sicché ogni discussione sul debito è chiusa. Fa eccezione il consumatore: se il decreto non contiene alcuna motivazione sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto, il giudice dell’esecuzione deve compiere quel controllo fino alla vendita o all’assegnazione e, qualunque ne sia l’esito, avvisare il debitore che entro quaranta giorni può proporre un’opposizione tardiva limitata a quel profilo (Cass. civ., Sez. Un., n. 9479/2023).

Quando il creditore può procedere subito

Alcuni decreti nascono già esecutivi. Su istanza del ricorrente, il giudice autorizza l’esecuzione provvisoria se il credito è fondato su cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa o atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Può concederla, inoltre, quando vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o quando il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore che comprova il diritto fatto valere (art. 642 c.p.c.). In questi casi il creditore può notificare subito il precetto e procedere al pignoramento, perché il termine di quaranta giorni riguarda unicamente l’opposizione. Per arrestarne l’iniziativa, l’opponente deve chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione provvisoria, ciò che la legge consente soltanto quando ricorrono gravi motivi (art. 649 c.p.c.).

Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il pignoramento può precedere la scadenza del termine per opporsi.

L’opposizione

L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto e apre un giudizio a cognizione piena (art. 645 c.p.c.), nel quale, secondo la giurisprudenza, il creditore conserva la posizione sostanziale di attore e deve provare il proprio diritto. Il giudizio di opposizione, lungi dall’essere una formalità, è il primo vero processo sulla pretesa e va impostato fin dall’inizio con tutte le eccezioni, i documenti e le prove disponibili. Una contestazione generica, proposta soltanto per guadagnare tempo, difficilmente approda a un risultato utile.

In corso di causa il creditore può chiedere che il decreto, se non lo è già, diventi provvisoriamente esecutivo. Se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria; per le somme non contestate deve concederla, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali (art. 648 c.p.c.). Chi contesta soltanto una parte del debito si espone dunque subito al pagamento del resto: anche di questo occorre tenere conto nel definire il perimetro dell’opposizione.

La mediazione spetta al creditore

In alcune materie la mediazione è condizione di procedibilità della domanda: tra le altre, condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, franchising, contratti d’opera, di rete, di somministrazione e di subfornitura, società di persone (art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28). Quando il credito rientra in una di queste materie, nel giudizio di opposizione l’onere di avviare il procedimento grava sulla parte che ha chiesto il decreto; se la mediazione non viene esperita, il giudice dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso, revoca il decreto ingiuntivo e provvede sulle spese (art. 5-bis d.lgs. 28/2010).

I primi adempimenti

Appena ricevuta la notifica, conviene annotarne la data e calcolare subito la scadenza, verificare se il decreto è provvisoriamente esecutivo e se è accompagnato da un atto di precetto, e raccogliere contratti, fatture, corrispondenza ed eventuali contestazioni già inviate. Su questa base, nei primi giorni e non negli ultimi, si valuta con il difensore se proporre opposizione e con quali motivi, o se convenga piuttosto ricercare un accordo. Anche un decreto ingiuntivo lascia spazio a soluzioni concordate, purché la trattativa si apra prima della scadenza: dopo, sul merito resta ben poco da discutere.

Norme e decisioni richiamate

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