Dalla metà di ottobre, in diverse regioni del Mezzogiorno, autotrasportatori e agricoltori protestano contro il prezzo del gasolio con fermi, presidi e, in alcuni casi, blocchi di strade, caselli e depositi di carburante. Il 22 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge con misure per l’autotrasporto e l’agricoltura; la Commissione di garanzia sugli scioperi ha chiesto alle autorità di ordinare la cessazione dei blocchi, e il Governo ha annunciato che applicherà le norme che hanno reso reato il blocco stradale. Per chi partecipa, la domanda è concreta: fin dove la protesta è lecita, e che cosa si rischia quando la si oltrepassa.
Fermarsi è un diritto, con dei limiti
Il fermo dei mezzi da parte di autotrasportatori, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi è un’astensione collettiva dal lavoro. Quando incide su servizi pubblici essenziali, come l’approvvigionamento di prodotti energetici e di beni di prima necessità, è soggetto alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Se sussiste il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona, il Presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato, per i conflitti di rilevanza nazionale o interregionale, e il prefetto negli altri casi invitano le parti a desistere, tentano la conciliazione e, se questa non riesce, adottano un’ordinanza. L’ordinanza può differire l’astensione, ridurne la durata o prescrivere misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio compatibili con la tutela di quei diritti (art. 8). È la cosiddetta precettazione.
L’ordinanza è comunicata ai promotori e alle persone eventualmente indicate e resa nota con la stampa, la radio o la televisione. Chi, singolo lavoratore o piccolo imprenditore, non la rispetta è soggetto a una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro per ogni giorno di inottemperanza; le associazioni che la ignorano rispondono da 2.500 a 50.000 euro al giorno. La sanzione è irrogata con decreto dalla stessa autorità e può essere impugnata davanti al giudice (art. 9 e artt. 22 ss. l. 24 novembre 1981, n. 689).
Il camion di traverso
Il fermo diventa reato quando il mezzo non resta nel piazzale ma occupa la carreggiata. Chi, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona oggetti di qualsiasi specie su una strada ordinaria o ferrata, o comunque la ostruisce o la ingombra, è punito con la reclusione da uno a sei anni; la pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, oppure con violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose (art. 1 d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66).
La norma non è nuova: dal 2018 si applica anche alle strade ordinarie, e non più soltanto alle ferrovie (art. 23 d.l. 4 ottobre 2018, n. 113). Il camion messo di traverso all’uscita di un casello o davanti ai cancelli di un deposito rientra quindi nel delitto più grave, e la pena si raddoppia quando i mezzi sono più d’uno. Decisivo è lo scopo: il presidio a bordo strada che lascia libero il transito non ostruisce la circolazione; il corteo a passo d’uomo va valutato secondo le modalità concrete.
Il fermo è un diritto; la strada occupata con il camion è un delitto punito fino a sei anni, e la pena raddoppia se i mezzi sono più d’uno.
Il corpo sulla carreggiata: la novità del 2025
La riforma richiamata in questi giorni riguarda un’ipotesi diversa: chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata ostruendola con il proprio corpo. Fino all’aprile 2025 il fatto era punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro; il decreto sicurezza lo ha trasformato in reato (art. 14 d.l. 11 aprile 2025, n. 48). Oggi è punito con la reclusione fino a un mese o con la multa fino a 300 euro e, se commesso da più persone riunite, con la reclusione da sei mesi a due anni (art. 1-bis d.lgs. 66/1948).
Il presidio di persone in piedi sulla carreggiata ricade dunque in questa norma; se ai corpi si aggiungono veicoli, transenne o altri oggetti, torna ad applicarsi il delitto più grave dell’art. 1.
Le altre condotte che possono essere contestate
Accanto al blocco stradale, le cronache di questi giorni descrivono condotte che possono integrare altri reati. Chi cagiona l’interruzione o turba la regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno, fino a due anni se il fatto avviene nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, e da uno a cinque anni se si tratta di capi, promotori od organizzatori (art. 340 c.p.), salvo che il fatto sia previsto da una disposizione particolare.
Costringere un collega a fermarsi o a tornare indietro con violenza o minaccia integra la violenza privata, punita con la reclusione fino a quattro anni (art. 610 c.p.). Tagliare gli pneumatici dei mezzi altrui in occasione di una manifestazione in luogo pubblico è danneggiamento punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro; se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro (art. 635, terzo comma, c.p.).
Che cosa conta per la difesa
La responsabilità penale è personale. Chi aderisce al fermo e resta in un presidio che non ostruisce la strada non commette il reato di blocco stradale; la sola presenza nel luogo in cui altri lo commettono non basta, di regola, a fondare un concorso, che richiede un contributo alla condotta. Per questo, in caso di identificazione o di denuncia, conviene ricostruire subito la posizione del proprio mezzo, gli orari e le immagini disponibili, e verificare se e quando un’ordinanza di precettazione sia stata portata a conoscenza.
Le ragioni economiche della protesta non escludono il reato, ma restano rilevanti per valutare la gravità del fatto e la pena. La differenza fra una protesta lecita e un processo penale passa spesso per pochi metri di carreggiata.
Norme e decisioni richiamate
- art. 1 d.lgs. 66/1948Blocco stradale e ferroviario
- art. 1-bis d.lgs. 66/1948Impedimento della libera circolazione su strada con il proprio corpo
- art. 14 d.l. 48/2025Modifiche all’art. 1-bis d.lgs. 66/1948
- art. 23 d.l. 113/2018Disposizioni in materia di blocco stradale
- artt. 8 e 9 l. 146/1990Ordinanza dell’autorità e sanzioni per l’inosservanza
- art. 340 c.p.Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
- art. 610 c.p.Violenza privata
- art. 635 c.p.Danneggiamento
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