
Amministrazione di sostegno
L’amministrazione di sostegno è lo strumento con cui il giudice tutelare assicura assistenza a chi non è in grado di provvedere, anche solo in parte, ai propri interessi. L’Avv. Mario Picariello svolge incarichi di amministratore di sostegno, partendo dai bisogni della persona, e assiste i familiari nel ricorso per la nomina.
Ambiti di intervento
- Assistenza ai familiari nel ricorso per la nomina
- Gestione del patrimonio e rendiconti
- Istanze di autorizzazione
- Rapporti con l’INPS, le banche e le strutture residenziali
- Coordinamento con i servizi sociali e sanitari
Domande frequenti
Chi può chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?
Il ricorso al giudice tutelare può essere presentato dallo stesso beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore e dal pubblico ministero (artt. 406 e 417 c.c.). I responsabili dei servizi sanitari e sociali che seguono la persona, se vengono a conoscenza di fatti che rendono opportuna l’amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o informarne il pubblico ministero (art. 406, comma 3, c.c.).
In quanto tempo decide il giudice?
Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, con decreto motivato immediatamente esecutivo; se c’è urgenza, può adottare subito i provvedimenti necessari e nominare un amministratore di sostegno provvisorio (art. 405 c.c.).
Chi paga l’amministratore di sostegno?
L’ufficio è gratuito. Il giudice tutelare, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può però riconoscere all’amministratore un’equa indennità (art. 379 c.c., applicabile per effetto dell’art. 411 c.c.).
L’amministratore può usare il conto del beneficiario?
Compie gli atti indicati nel decreto di nomina e sostiene le spese entro i limiti, anche periodici, fissati dal giudice (art. 405, comma 5, c.c.). Per gli atti più rilevanti, come vendere beni, riscuotere capitali, accettare o rinunciare a un’eredità, serve l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c., applicabile per effetto dell’art. 411 c.c.).
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Subentrato ad altri nell’incarico di amministratore di sostegno, ho trovato le prestazioni INPS sospese da mesi, una retta non pagata e cure ancora da organizzare. Racconto come le ho affrontate e perché la legge chiede di partire dai bisogni della persona.
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