Amministrazione di sostegno
Rimettere in ordine una vita
Che cosa fa un amministratore di sostegno quando subentra ad altri: una pensione sospesa da mesi, una retta non pagata, cure da organizzare. E perché la legge gli chiede di partire dai bisogni della persona.
L’amministrazione di sostegno è lo strumento che la legge offre a chi, per una malattia o una menomazione fisica o psichica, non riesce a provvedere ai propri interessi, anche solo in parte o per un periodo (art. 404 c.c.). A differenza dell’interdizione, non toglie diritti: affianca la persona negli atti che il giudice tutelare indica nel decreto di nomina (art. 405 c.c.). Sulla carta è un istituto mite. In pratica, a volte, è un lavoro di ricostruzione.
Nell’autunno del 2025 il giudice tutelare mi ha nominato amministratore di sostegno di una donna ospite di una struttura residenziale. Prima di me l’incarico era passato per altre mani, e ogni passaggio aveva lasciato qualcosa indietro.
Una pensione ferma
La prima cosa che ho trovato è stata una pensione che non arrivava più. Dai primi mesi dell’anno l’INPS non accreditava la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento, verosimilmente perché, nei cambi di amministratore, all’istituto non erano stati comunicati in tempo il nuovo decreto di nomina e le nuove coordinate bancarie. Per chi vive di quelle somme, una sospensione del genere non è un disguido: significa non poter pagare la struttura che la ospita.
Ho scritto all’INPS con posta elettronica certificata, allegando il decreto di nomina, i documenti necessari e le coordinate del conto dedicato, e ho chiesto il ripristino dei pagamenti e il calcolo delle mensilità arretrate. L’accredito è stato regolarizzato e gli arretrati sono stati liquidati.
Una retta da saldare
Il secondo problema era la retta. Dalla primavera la quota a carico della beneficiaria non era più stata pagata, e il debito verso la struttura cresceva di giorno in giorno. Ho ricostruito il dovuto periodo per periodo, tenendo conto della riduzione della quota ottenuta nel frattempo con la presentazione dell’ISEE. Appena accreditati gli arretrati della pensione, ho saldato il pregresso e regolarizzato i pagamenti correnti.
Le cure
Il terzo problema non riguardava i conti. La signora aveva bisogno di cure odontoiatriche. Ho organizzato una prima visita; il percorso proseguirà con le estrazioni necessarie e con una protesi mobile. In una relazione al giudice può sembrare un dettaglio. Non lo è per chi ogni giorno mangia, parla, sorride.
L’amministrazione di sostegno non è la custodia di un conto corrente. È la cura di una persona attraverso i mezzi di cui dispone.
Il punto di diritto: bisogni e aspirazioni
L’art. 410 c.c. chiede all’amministratore di sostegno di tener conto «dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario» e di informarlo tempestivamente degli atti da compiere. È la regola che orienta tutte le altre. Per il resto la legge rinvia, in quanto compatibili, alle norme sulla tutela (art. 411 c.c.): l’amministratore tiene una regolare contabilità e ne rende conto ogni anno al giudice tutelare (art. 380 c.c.); l’ufficio è gratuito, ma il giudice può riconoscere un’equa indennità, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione (art. 379 c.c.).
Quando cambia l’amministratore
Da questa esperienza traggo alcune indicazioni pratiche, utili a familiari e professionisti:
- comunicare subito il decreto di nomina all’INPS, alla banca o alle Poste e alla struttura di cura;
- far transitare entrate e uscite su un conto dedicato e conservare ogni ricevuta: il rendiconto annuale si costruisce giorno per giorno;
- riferire al giudice tutelare con la periodicità stabilita nel decreto e chiedere l’autorizzazione prima degli atti che la richiedono;
- non trascurare la salute e la vita quotidiana della persona: sono la ragione per cui l’amministrazione esiste.
Di tutto questo ho riferito al giudice tutelare in una relazione. Il risultato che conta, però, non sta nella relazione: sta in una pensione che torna ad arrivare, in una retta saldata, in un percorso di cure avviato.
Norme e decisioni richiamate
- art. 379 c.c.Gratuità della tutela
- art. 380 c.c.Contabilità dell’amministrazione
- art. 404 c.c.Amministrazione di sostegno
- art. 405 c.c.Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità
- art. 410 c.c.Doveri dell’amministratore di sostegno
- art. 411 c.c.Norme applicabili all’amministrazione di sostegno
La vicenda è raccontata in forma anonima: nomi, luoghi, importi e ogni altro elemento che permetta di identificare le persone coinvolte sono omessi. Il testo ha carattere informativo e non costituisce parere legale: ogni caso va valutato sui propri atti. L’obbligazione dell’avvocato è di mezzi e non di risultato. I testi normativi richiamati sono stati verificati su Normattiva alla data di pubblicazione.


